Art. 2. In ogni Comune la Giunta municipale, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, e' tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1, avendo cura di sceglierli nelle localita' piu' frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite. Il numero degli spazi e' stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella: da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non piu' di 3; da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non piu' di 10; da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non piu' di 20; da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non piu' di 50; da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non piu' di 100; da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non piu' di 500; oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non piu' di 1.000. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potra' essere distribuito in due o piu' spazi il piu' possibile vicini. L'insieme degli spazi cosi' delimitati costituisce una unita' agli effetti di cui al comma precedente. Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra piu' collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio. In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvedera' a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalita' previste nei commi precedenti. Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.