Art. 2.

  In  ogni  Comune  la  Giunta  municipale, entro cinque giorni dalla
pubblicazione  del  decreto  di  convocazione dei comizi, e' tenuta a
stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore
a  150  abitanti,  speciali  spazi  da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni  o  riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati,
dei  giornali  murali  od altri e dei manifesti di cui al primo ed al
secondo  comma dell'art. 1, avendo cura di sceglierli nelle localita'
piu'   frequentate  ed  in  equa  proporzione  per  tutto  l'abitato.
Contemporaneamente  provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo
comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite.
  Il  numero  degli spazi e' stabilito per ciascun centro abitato, in
base   alla  relativa  popolazione  residente,  secondo  la  seguente
tabella:
    da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non piu' di 3;
    da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non piu' di 10;
    da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non piu' di 20;
    da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi
popolazione inferiore: almeno 20 e non piu' di 50;
    da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non piu' di 100;
    da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non piu' di 500;
    oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non piu' di 1.000.
  Qualora   non   fosse  possibile  destinare  un  unico  spazio  per
comprendervi  il  tabellone  o  riquadro, nelle misure prescritte, il
tabellone o riquadro potra' essere distribuito in due o piu' spazi il
piu'   possibile  vicini.  L'insieme  degli  spazi  cosi'  delimitati
costituisce una unita' agli effetti di cui al comma precedente.
  Per  le  elezioni  a  sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra
piu'  collegi,  gli  spazi  sono  distribuiti  fra  i vari collegi in
proporzione  della  aliquota  della  popolazione  dei  Comuni  stessi
appartenente a ciascun collegio.
  In   caso   di   coincidenza  di  elezioni,  la  Giunta  municipale
provvedera'   a  delimitare  gli  spazi  distintamente  per  ciascuna
elezione con le modalita' previste nei commi precedenti.
  Nel  caso  in  cui  la  Giunta  municipale non provveda nei termini
prescritti  agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto
nomina un suo Commissario.
  Le  relative  spese  sono  anticipate,  salvo  rivalsa verso chi di
ragione, dal tesoriere comunale.