Art. 4.

  La  Giunta municipale, appena ricevuta la comunicazione delle liste
o delle candidature uninominali ammesse e, comunque, non oltre cinque
giorni  da tale comunicazione, provvede a delimitare gli spazi di cui
al  primo comma dell'art. 1 ed a ripartirli in tante sezioni distinte
quante sono le liste o le candidature ammesse.
  In ognuno degli spazi anzidetti spetta ad ogni lista una superficie
di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base e ad ogni candidatura
uninominale una superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di
base.
  L'assegnazione  delle  sezioni  e'  effettuata seguendo l'ordine di
ammissione  delle  liste  o  delle  candidature, su di una sola linea
orizzontale  a  partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.
Sono  vietati  gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra
le varie liste o i vari candidati.