Art. 4. La Giunta municipale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse e, comunque, non oltre cinque giorni da tale comunicazione, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'art. 1 ed a ripartirli in tante sezioni distinte quante sono le liste o le candidature ammesse. In ognuno degli spazi anzidetti spetta ad ogni lista una superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base. L'assegnazione delle sezioni e' effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.