Art. 5. Assegnate alle singole liste o candidature le sezioni di cui all'articolo precedente, cessa la facolta' di affissione negli spazi previsti dal secondo comma dell'articolo 1, secondo le norme dell'art. 3. Nelle quarantotto ore successive gli spazi medesimi sono ripartiti dalla Giunta municipale fra tutti coloro che, non partecipando direttamente alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco, entro il termine stabilito per la presentazione delle liste o delle candidature. Per l'assegnazione e per l'uso degli spazi anzidetti valgono le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 3.