Art. 5.

  Assegnate  alle  singole  liste  o  candidature  le  sezioni di cui
all'articolo  precedente, cessa la facolta' di affissione negli spazi
previsti   dal  secondo  comma  dell'articolo  1,  secondo  le  norme
dell'art. 3.
  Nelle  quarantotto ore successive gli spazi medesimi sono ripartiti
dalla  Giunta  municipale  fra  tutti  coloro  che,  non partecipando
direttamente  alla  competizione  elettorale  con liste o candidature
uninominali,  abbiano  fatto  pervenire  apposita domanda al sindaco,
entro  il  termine stabilito per la presentazione delle liste o delle
candidature.
  Per  l'assegnazione  e  per  l'uso degli spazi anzidetti valgono le
norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 3.