Art. 6.

  In  ogni  Comune  la  propaganda  luminosa e' consentita soltanto a
ciascun  partito  o  gruppo  politico che partecipi alla competizione
elettorale  con  liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema
uninominale,  a  ciascun candidato o al partito o gruppo politico cui
egli  appartiene,  in  ragione  di  un  mezzo  luminoso  ogni 100.000
abitanti o frazione di 100.000.
  In  ogni  Comune  la  propaganda  a mezzo di striscioni o drappi e'
consentita soltanto a ciascun partito o gruppo politico che partecipi
alla  competizione  elettorale  con liste di candidati o, nel caso di
elezioni  a  sistema  uninominale, a ciascun candidato o al partito o
gruppo  politico  cui egli appartiene, in ragione di un esemplare per
ogni 10.000 abitanti o frazione di 10.000.
  Nei   Comuni  con  popolazione  superiore  ai  30.000  abitanti  e'
consentito  un'esemplare  in  piu' ogni 20.000 abitanti o frazione di
20.000.  Per  i singoli collegi senatoriali delle citta' comprendenti
piu' collegi senatoriali e' consentito un massimo di venti striscioni
o drappi.
  L'elenco dei mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi, con
l'indicazione  delle localita' nelle quali s'intende collocarli, deve
essere comunicato preventivamente al sindaco.
  E'  vietata  ogni  altra forma di propaganda figurativa a carattere
fisso in luoghi pubblici.