Art. 6. In ogni Comune la propaganda luminosa e' consentita soltanto a ciascun partito o gruppo politico che partecipi alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, a ciascun candidato o al partito o gruppo politico cui egli appartiene, in ragione di un mezzo luminoso ogni 100.000 abitanti o frazione di 100.000. In ogni Comune la propaganda a mezzo di striscioni o drappi e' consentita soltanto a ciascun partito o gruppo politico che partecipi alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, a ciascun candidato o al partito o gruppo politico cui egli appartiene, in ragione di un esemplare per ogni 10.000 abitanti o frazione di 10.000. Nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e' consentito un'esemplare in piu' ogni 20.000 abitanti o frazione di 20.000. Per i singoli collegi senatoriali delle citta' comprendenti piu' collegi senatoriali e' consentito un massimo di venti striscioni o drappi. L'elenco dei mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi, con l'indicazione delle localita' nelle quali s'intende collocarli, deve essere comunicato preventivamente al sindaco. E' vietata ogni altra forma di propaganda figurativa a carattere fisso in luoghi pubblici.