Art. 8.

  Chiunque  sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o
manifesti  di  propaganda  elettorale previsti dall'art. 1, destinati
all'affissione  o  alla  diffusione  o ne impedisce l'affissione o la
diffusione  ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli
gia' affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma
della  presente  legge,  o,  non  avendone  titolo, affigge stampati,
giornali  murali  od altri o manifesti negli spazi suddetti e' punito
con  la  reclusione  fino  ad un anno e con la multa da lire 10.000 a
lire  100.000.  Tale  disposizione  si  applica anche per i manifesti
delle pubbliche autorita' concernenti le operazioni elettorali.
  Alla  stessa  pena e' sottoposto chiunque sottrae o distrugge mezzi
di   propaganda   luminosa,   striscioni   o  drappi  destinati  alla
installazione  o  all'esposizione  secondo la presente legge o, senza
averne  titolo,  ne impedisce l'installazione o l'esposizione, ovvero
danneggia o asporta mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi
gia' installati o esposti secondo la presente legge.
  Se  il  reato  e'  commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della
reclusione fino a due anni.
  Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di
propaganda  elettorale  previsti  dall'art.  1,  fuori degli appositi
spazi e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire
10.000 a lire 100.000.
  Alla   stessa   pena  soggiace  chiunque  contravviene  alle  norme
dell'ultimo  comma  dell'art.  1 e chiunque colloca o espone mezzi di
propaganda  luminosa,  striscioni  o  drappi in numero superiore o in
localita' differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al
penultimo comma dell'art. 6.