Art. 8. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli gia' affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 10.000 a lire 100.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorita' concernenti le operazioni elettorali. Alla stessa pena e' sottoposto chiunque sottrae o distrugge mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi destinati alla installazione o all'esposizione secondo la presente legge o, senza averne titolo, ne impedisce l'installazione o l'esposizione, ovvero danneggia o asporta mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi gia' installati o esposti secondo la presente legge. Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione fino a due anni. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, fuori degli appositi spazi e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1 e chiunque colloca o espone mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi in numero superiore o in localita' differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al penultimo comma dell'art. 6.