Art. 9. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per, le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonche' la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l'applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione e' vietata, altresi', ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare como legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 aprile 1956 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO