Art. 9.

  Nel  giorno precedente ed in quelli stabiliti per, le elezioni sono
vietati  i  comizi  e  le riunioni di propaganda elettorale diretta o
indiretta,  in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonche' la nuova
affissione  di  stampati,  giornali  murali  od  altri o manifesti di
propaganda   o   l'applicazione  di  striscioni,  drappi  o  impianti
luminosi.
  Nei  giorni  destinati  alla  votazione  e' vietata, altresi', ogni
propaganda  elettorale  entro  il  raggio  di 200 metri dall'ingresso
delle sezioni elettorali.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare como legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 aprile 1956

                               GRONCHI

                                                   SEGNI - TAMBRONI -
                                                     MORO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO