Art. 10.

  Nel   caso   di  risoluzione  del  rapporto  d'impiego  compete  ai
collocatori  il  trattamento  di  liquidazione  gia'  previsto  per i
dipendenti  a  contratto  degli  Uffici  del  lavoro  e della massima
occupazione  dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127. A tal fine il Fondo
di  previdenza  di  cui  alla legge predetta, che e' mantenuto per il
personale  degli  Uffici  del  lavoro non immesso nei ruoli organici,
istituira'  una  gestione  speciale  per  il  trattamento  in caso di
risoluzione del rapporto d'impiego dei collocatori.
  Le   norme  relative  all'ordinamento  ed  al  funzionamento  della
gestione  speciale  e  le altre occorrenti per l'attuazione di questo
articolo  saranno  stabilite,  entro  sei mesi dall'entrata in vigore
della  presente  legge,  con  regolamento  da emanare con decreto del
Presidente  della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e
la  previdenza  sociale di concerto con quello per il tesoro, sentito
il Consiglio di Stato.