Art. 12. Per l'espletamento dei compiti relativi al collocamento e di quelli previsti al secondo comma del precedente art. 1, nei Comuni e localita' di minore importanza determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad avvalersi dell'opera di "Corrispondenti" prescelti tra le persone che abbiano particolare conoscenza dei problemi del lavoro, anche tra i pensionati.