Art. 12.

  Per l'espletamento dei compiti relativi al collocamento e di quelli
previsti  al  secondo  comma  del  precedente  art.  1,  nei Comuni e
localita'  di  minore  importanza  determinati con propri decreti, il
Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale e' autorizzato ad
avvalersi dell'opera di "Corrispondenti" prescelti tra le persone che
abbiano  particolare  conoscenza dei problemi del lavoro, anche tra i
pensionati.