Art. 13.

  Ai  corrispondenti  di cui al precedente articolo sara' corrisposto
mensilmente un compenso forfettario ragguagliato a giorno.
  Con  decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da
adottare di concerto col Ministro per il tesoro, saranno fissati, per
ogni  esercizio  finanziario, la misura massima del predetto compenso
ed il contingente numerico dei corrispondenti.
  Il  Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale, sentita la
Commissione   di   cui   all'art.  7,  fissera'  per  ogni  esercizio
finanziario  la misura del compenso forfettario per ogni localita' ed
in base all'entita' del lavoro.