Art. 13. Ai corrispondenti di cui al precedente articolo sara' corrisposto mensilmente un compenso forfettario ragguagliato a giorno. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da adottare di concerto col Ministro per il tesoro, saranno fissati, per ogni esercizio finanziario, la misura massima del predetto compenso ed il contingente numerico dei corrispondenti. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'art. 7, fissera' per ogni esercizio finanziario la misura del compenso forfettario per ogni localita' ed in base all'entita' del lavoro.