Art. 15. 
 
  Alla spesa occorrente per il trattamento economico  del  personale,
dei collocatori e dei corrispondenti contemplati all'art. 1 e  per  i
servizi da essi svolti ai sensi della  presente  legge  si  provvede,
oltre che con le somme a carico del  bilancio  dello  Stato,  con  un
contributo  a  carico  degli  Istituti  ed   Enti   previdenziali   o
assistenziali per conto dei quali sono svolti i  compiti  di  cui  al
comma secondo dello stesso art. 1. 
  La misura di tale concorso  sara'  preventivamente  stabilita,  per
ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, in ragione non superiore allo 0,20 per cento
del gettito  complessivo  dei  contributi,  risultante  dai  dati  di
bilancio  degli  Istituti  ed  Enti   predetti,   relativi   all'anno
precedente. 
  La misura del concorso non potra' comunque essere superiore  al  25
per cento dell'onere sostenuto dallo Stato. 
  Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalita', i termini del
versamento e la ripartizione del contributo tra gli Istituti ed  Enti
previdenziali, in relazione agli incarichi  svolti  per  conto  degli
stessi ai sensi del secondo comma del precedente art. 1. 
  Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge il contributo di  cui  ai  precedenti  commi  e'
determinato in tanti dodicesimi di un miliardo di lire quanti sono  i
mesi intercorrenti  tra  la  data  anzidetta  e  quella  di  chiusura
dell'esercizio finanziario.