Art. 15. Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati all'art. 1 e per i servizi da essi svolti ai sensi della presente legge si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un contributo a carico degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al comma secondo dello stesso art. 1. La misura di tale concorso sara' preventivamente stabilita, per ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in ragione non superiore allo 0,20 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti predetti, relativi all'anno precedente. La misura del concorso non potra' comunque essere superiore al 25 per cento dell'onere sostenuto dallo Stato. Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalita', i termini del versamento e la ripartizione del contributo tra gli Istituti ed Enti previdenziali, in relazione agli incarichi svolti per conto degli stessi ai sensi del secondo comma del precedente art. 1. Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di cui ai precedenti commi e' determinato in tanti dodicesimi di un miliardo di lire quanti sono i mesi intercorrenti tra la data anzidetta e quella di chiusura dell'esercizio finanziario.