Art. 2.

  Ferme  restando  le  disposizioni previste dall'art. 24 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  19  marzo  1955,  n. 520, i posti
disponibili  nel  grado  iniziale della carriera esecutiva (gruppo C)
del  personale  degli  Uffici  del lavoro e della massima occupazione
sono  riservati entro il limite massimo di un terzo ai collocatori di
cui  al successivo art. 3 che, non avendo superato l'eta' di 15 anni,
abbiano conseguito l'idoneita' nei concorsi relativi.