Art. 2. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, i posti disponibili nel grado iniziale della carriera esecutiva (gruppo C) del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono riservati entro il limite massimo di un terzo ai collocatori di cui al successivo art. 3 che, non avendo superato l'eta' di 15 anni, abbiano conseguito l'idoneita' nei concorsi relativi.