Art. 3.

  Al  funzionamento  degli Uffici di collocamento di cui al penultimo
comma  dell'art.  22  del  decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo  1955,  n.  520,  si  provvede  con  un  contingente di seimila
collocatori, cosi' ripartiti nelle seguenti qualifiche:
      collocatori di I classe...................... 600
      collocatori di II classe...................... 1.200
      collocatori di III classe...................... 4.200
  I  collocatori  possono, per esigenze di servizio e compatibilmente
con  le  distanze,  essere  incaricati di esplicare i loro compiti in
piu' Comuni o piu' frazioni di Comune.
  L'Ufficio  provinciale  del lavoro dovra' stabilire e comunicare ai
lavoratori  dei  Comuni  interessati  o  delle frazioni interessate i
giorni  in  cui  il  collocatore  presta  servizio nei Comuni o nelle
frazioni stesse.