Art. 4. L'assunzione dei collocatori e' effettuata con contratto quinquennale disciplinato sulla base di apposito contratto tipo che sara' approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di intesa col Ministro per il tesoro. I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato puo' essere licenziato a giudizio dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno od indennita'. L'assunzione e' effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di collocatori di III classe mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Per l'ammissione al concorso occorre il possesso dei titoli richiesti al personale di ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione dello Stato. Per l'espletamento dei concorsi il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, almeno tre mesi prima del loro inizio, stabilira' con proprio decreto il programma degli esami, in cui dovranno fra l'altro essere compresi i necessari elementi di legislazione sociale, e provvedera' alla nomina dei membri delle Commissioni regionali esaminatrici. Di dette Commissioni dovranno far parte: il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, presidente; due funzionari degli Uffici provinciali del lavoro; un professore di materie giuridiche. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nel decreto che stabilire i programmi e le modalita' per i concorsi puo' tener presente la valutazione del titolo derivante dall'aver esercitato le mansioni di corrispondente collocatore di cui all'art. 12.