Art. 4.

  L'assunzione   dei   collocatori   e'   effettuata   con  contratto
quinquennale  disciplinato  sulla base di apposito contratto tipo che
sara'  approvato  con  decreto  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale di intesa col Ministro per il tesoro.
  I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il
quale    l'impiegato    puo'    essere    licenziato    a    giudizio
dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno od indennita'.
  L'assunzione  e' effettuata per i posti disponibili nella qualifica
iniziale  di collocatori di III classe mediante pubblico concorso per
titoli ed esami.
  Per  l'ammissione  al  concorso  occorre  il  possesso  dei  titoli
richiesti   al   personale   di   ruolo   della   carriera  esecutiva
dell'Amministrazione dello Stato.
  Per  l'espletamento  dei  concorsi  il  Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, almeno tre mesi prima del loro inizio, stabilira'
con  proprio  decreto  il  programma degli esami, in cui dovranno fra
l'altro essere compresi i necessari elementi di legislazione sociale,
e  provvedera'  alla  nomina  dei  membri delle Commissioni regionali
esaminatrici.
  Di dette Commissioni dovranno far parte:
    il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, presidente;
    due funzionari degli Uffici provinciali del lavoro;
    un professore di materie giuridiche.
  In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
  Il  Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale nel decreto che
stabilire  i  programmi  e  le  modalita'  per  i concorsi puo' tener
presente  la valutazione del titolo derivante dall'aver esercitato le
mansioni di corrispondente collocatore di cui all'art. 12.