Art. 5. Il contratto d'impiego di cui al precedente articolo s'intende tacitamente rinnovato per altri cinque anni qualora da una delle parti contraenti non sia manifestata per iscritto, tre mesi prima della scadenza del contratto, la volonta' di non procedere alla rinnovazione. Il contratto puo' essere risolto, inoltre, per una delle seguenti cause: a) dimissioni volontarie; b) incapacita' fisica in qualunque tempo sopravvenuta e debitamente accertata; c) licenziamento per motivi disciplinari ovvero per aver dato prova di insufficiente capacita'; d) licenziamento per soppressione o riduzione di servizi. Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto ed hanno effetto dalla data in cui vengono accettate.