Art. 5.

  Il  contratto  d'impiego  di  cui  al precedente articolo s'intende
tacitamente  rinnovato  per  altri  cinque  anni qualora da una delle
parti  contraenti  non  sia  manifestata per iscritto, tre mesi prima
della  scadenza  del  contratto,  la  volonta'  di non procedere alla
rinnovazione.
  Il  contratto  puo' essere risolto, inoltre, per una delle seguenti
cause:
    a) dimissioni volontarie;
    b)   incapacita'   fisica   in  qualunque  tempo  sopravvenuta  e
debitamente accertata;
    c)  licenziamento  per  motivi  disciplinari ovvero per aver dato
prova di insufficiente capacita';
    d) licenziamento per soppressione o riduzione di servizi.
  Le  dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto ed
hanno effetto dalla data in cui vengono accettate.