Art. 6. Le qualifiche superiori a quella di collocatore di III classe, nei limiti dei posti disponibili, sono conferite a scelta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione della Commissione di cui al successivo articolo, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno quattro anni di regolare servizio. Le designazioni della Commissione di cui al comma precedente saranno effettuate secondo criteri fissati con proprio decreto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.