Art. 6.

  Le  qualifiche superiori a quella di collocatore di III classe, nei
limiti  dei  posti  disponibili, sono conferite a scelta dal Ministro
per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  su  designazione  della
Commissione di cui al successivo articolo, agli impiegati che abbiano
compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno quattro anni
di regolare servizio.
  Le  designazioni  della  Commissione  di  cui  al  comma precedente
saranno  effettuate  secondo  criteri fissati con proprio decreto dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.