Art. 7.

  Per  i  provvedimenti  amministrativi  e disciplinari concernenti i
collocatori   e'   costituita   una   Commissione,   presieduta   dal
Sottosegretario  di  Stato  per  il  lavoro e la previdenza sociale e
composta:
    a)  dal  direttore generale degli affari generali e del personale
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    b)  da due funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al 6°;
    c)  da  tre  funzionari  degli  Uffici del lavoro e della massima
occupazione di grado non inferiore al 7°;
    d) da due collocatori.
  Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°.
  Alla  presidenza della predetta Commissione puo' essere delegato il
direttore generale degli affari generali e del personale.
  Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno
cinque componenti.