Art. 8.

  I  collocatori  possono  essere  trasferiti di sede per esigenze di
servizio o su domanda ed essere inviati in missione.
  Il  trattamento  di  missione  e  di  trasferimento va liquidato ai
collocatori  di  I,  II  e III classe con le modalita' e nella misura
rispettivamente  previste  per i primi applicati, applicati ed alunni
d'ordine  di  cui  alla  tabella  C annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.