Art. 9.

  Ai collocatori di I, II e III classe e' attribuita una retribuzione
ed  i relativi aumenti periodici nei limiti e alle condizioni fissati
rispettivamente  per  le  qualifiche di primi applicati, applicati ed
alunni  d'ordine  previste  dalla  tabella  C  annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.