Art. 4.

  La  ricompensa  e'  concessa  dal  Presidente  della  Repubblica su
proposta   del   Ministro   per  l'interno,  sentita  la  Commissione
competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui
all'art. 7 del regio decreto 30 aprile 1851, n. 1168.
  Per  la concessione di tale ricompensa agli appartenenti alle Forze
armate  o  a Corpi militarizzati occorre l'assenso della autorita' da
cui gli interessati dipendono.