Art. 4. La ricompensa e' concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno, sentita la Commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'art. 7 del regio decreto 30 aprile 1851, n. 1168. Per la concessione di tale ricompensa agli appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarizzati occorre l'assenso della autorita' da cui gli interessati dipendono.