Art. 7. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte coi fondi stanziati nel capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1954-55 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 giugno 1956 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO