Art. 7.

  Alla  spesa  derivante dall'applicazione della presente legge sara'
fatto  fronte  coi  fondi stanziati nel capitolo n. 31 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero dell'interno per l'esercizio
finanziario   1954-55   e   capitoli  corrispondenti  degli  esercizi
successivi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 giugno 1956

                               GRONCHI

                                                   SEGNI - TAMBRONI -
                                                               MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO