Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data alle Convenzioni suddette a
decorrere  dalla loro entrata in vigore, con le limitazioni stabilite
con l'articolo precedente.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 22 maggio 1956

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - MARTINO -
                                                    VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: MORO