Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni suddette a
decorrere dalla loro entrata in vigore, con le limitazioni stabilite
con l'articolo precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO -
VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO