Art. 5.

  Il  sanitario  che constati un caso di malattia venerea che non sia
stato   ancora   accertato   da   un   altro  sanitario,  deve  darne
immediatamente   notizia   al   medico   provinciale,  segnalando  le
informazioni assunte dalla persona malata circa la fonte del contagio
e  comunicando,  ai soli fini statistici, il sesso, l'eta', il Comune
di  residenza,  della  persona  presentatasi  alla cura, esclusa ogni
altra indicazione sulla sua identita'.
  Il  medico  provinciale, ove ragioni di sanita' lo richiedano, puo'
fare  obbligo ai sanitari di segnalare le generalita' degli assistiti
affetti da malattie veneree in stato contagioso.
  Il  sanitario che ometta di eseguire quanto prescritto dal presente
articolo  o  dal  precedente  art. 4, e' passibile di ammenda da lire
10.000  a  lire  50.000  ed  e'  deferito all'Ordine dei medici per i
provvedimenti disciplinari.