Art. 2. 
 
  Entro l'ambito della zona di rispetto  suindicata,  come  entro  le
mura, e' fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e
ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della
localita'. 
  I vincoli gia' imposti ai sensi della  legge  1°  giugno  1939,  n.
1089, sulla tutela delle  cose  di  interesse  storico  o  artistico,
relativi alla zona stessa, conservano pieno valore.