Art. 2. Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata, come entro le mura, e' fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della localita'. I vincoli gia' imposti ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico o artistico, relativi alla zona stessa, conservano pieno valore.