Art. 3.

  Qualora   si   renda   indispensabile  ampliare  o  modificare  una
costruzione  gia'  esistente, il proprietario e' tenuto a chiedere la
preventiva  autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione che
si  riserva  di  concederla o negarla, dopo aver sentito il Consiglio
superiore delle antichita' e belle arti.