Art. 4.

  Nessun indennizzo e' dovuto ai proprietari degli immobili, compresi
nella  suindicata  zona  di  rispetto, per le limitazioni di cui agli
articoli precedenti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 marzo 1957

                               GRONCHI

                                              SEGNI - ROMITA - MORO -
                                                     TAMBRONI - ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO