Art. 4. Nessun indennizzo e' dovuto ai proprietari degli immobili, compresi nella suindicata zona di rispetto, per le limitazioni di cui agli articoli precedenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 marzo 1957 GRONCHI SEGNI - ROMITA - MORO - TAMBRONI - ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO