Art. 2. Il riconoscimento del requisito dell'idoneita' fisica alla navigazione, al fine della iscrizione o della reinscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna, e' fatto sulla base dei requisiti psico-fisici minimi stabiliti dalla tabella A annessa al presente decreto e firmata dal Ministro per i trasporti. L'accertamento dell'idoneita' fisica all'esercizio delle funzioni alle quali abilitano i titoli professionali del personale navigante della navigazione interna e' fatto sulla base dei requisiti psico-fisici stabiliti per i singoli titoli professionali della tabella B annessa al presente decreto e firmata dal Ministro per i trasporti.