Art. 2. 
 
  Il  riconoscimento  del  requisito   dell'idoneita'   fisica   alla
navigazione, al fine della iscrizione  o  della  reinscrizione  nelle
matricole del personale navigante della navigazione interna, e' fatto
sulla base dei requisiti psico-fisici minimi stabiliti dalla  tabella
A annessa al presente decreto e firmata dal Ministro per i trasporti. 
  L'accertamento dell'idoneita' fisica all'esercizio  delle  funzioni
alle quali abilitano i titoli professionali del  personale  navigante
della  navigazione  interna  e'  fatto  sulla  base   dei   requisiti
psico-fisici stabiliti  per  i  singoli  titoli  professionali  della
tabella B annessa al presente decreto e firmata dal  Ministro  per  i
trasporti.