Art. 3. Le visite mediche di controllo, dirette ad accertare la sussistenza nel personale navigante della navigazione interna della idoneita' fisica al servizio della navigazione, o di quella occorrente per l'esercizio delle funzioni alle quali abilitano i relativi titoli professionali, sono eseguite sulla base dei requisiti psico-fisici rispettivamente stabiliti dalle tabelle A e B di cui al precedente art. 2.