Art. 3. 
 
  Le visite mediche di controllo, dirette ad accertare la sussistenza
nel personale navigante della  navigazione  interna  della  idoneita'
fisica al servizio della navigazione,  o  di  quella  occorrente  per
l'esercizio delle funzioni alle quali  abilitano  i  relativi  titoli
professionali, sono eseguite sulla base  dei  requisiti  psico-fisici
rispettivamente stabiliti dalle tabelle A e B di  cui  al  precedente
art. 2.