Art. 4. 
 
  Nei casi indicati nel  presente  decreto  la  visita  sanitaria  e'
effettuata dai  funzionari  medici  di  ruolo  in  sott'ordine  degli
Ispettorati sanitari compartimentali delle Ferrovie dello Stato,  che
rilasciano all'interessato apposito certificato  redatto  secondo  il
modello allegato al presente decreto. 
  Contro le risultanze della visita sanitaria di  cui  al  precedente
comma e'  ammesso  ricorso,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
comunicazione  dell'esito  della  visita,  al  capo  dell'Ispettorato
sanitario cui appartiene il medico che ha emesso il primo giudizio. 
  Le spese inerenti agli accertamenti  medici  in  questione  sono  a
carico degli interessati. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 19 gennaio 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                            SEGNI - ANGELINI - MORO - 
                                                   CASSIANI - TAVIANI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1957 
  Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 124. - CARLOMAGNO