Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre Aziende di credito per le finalita' della presente legge, con le disponibilita' di un fondo speciale da costituire presso l'Istituto medesimo e da alimentarsi con il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonche' con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza sia anteriormente che posteriormente alla costituzione dell'Istituto.