Art. 13.

  Il  Governo  e'  autorizzato  ad  emanare  le  norme occorrenti per
l'attuazione della presente legge.
  Essa  sostituisce  ed abroga tutte le disposizioni sinora in vigore
in materia di concessione di ricompense al valor civile.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 gennaio 1958

                               GRONCHI

                                                    ZOLI - TAMBRONI -
                                                     MEDICI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA