Art. 11. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B-1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituite dalle tabelle A e B-1 allegate alla presente legge. Ai soli effetti dei versamenti di contributi volontari nelle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi e' considerata classe massima di contribuzione la classe 13ยช delle tabelle di cui al precedente comma. La riduzione prevista dall'art. 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica soltanto alle pensioni di ammontare superiore alle lire 360.000 annue e nei limiti della eccedenza rispetto a tale importo.