Art. 11.

  A  decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso
alla  fine  del  mese nel quale entra in vigore la presente legge, le
tabelle  A  e  B-1  dei  contributi  base dovuti per le assicurazioni
sociali obbligatorie, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono
sostituite dalle tabelle A e B-1 allegate alla presente legge.
  Ai  soli  effetti  dei  versamenti  di  contributi  volontari nelle
assicurazioni  obbligatorie  per  la  invalidita',  la vecchiaia ed i
superstiti e per la tubercolosi e' considerata classe massima di
  contribuzione  la  classe  13ยช  delle  tabelle di cui al precedente
comma.
  La  riduzione  prevista  dall'art. 11 della legge 4 aprile 1952, n.
218,  si  applica  soltanto alle pensioni di ammontare superiore alle
lire  360.000  annue  e  nei  limiti  della eccedenza rispetto a tale
importo.