Art. 16.

  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  primo  giorno  del mese
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 febbraio 1958

                               GRONCHI

                                                  ZOLI - GUI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA