Art. 5.

  Con  effetto dal 1 gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di
pensione  contemplati  nell'art.  10, secondo comma, lettere a), b) e
c),  della  legge 4 aprile 1952, n. 218, e' elevata, rispettivamente,
a,  lire  96.000  annue,  lire 72.000 annue e lire 72.000 annue per i
titolari   di  pensione  per  i  quali  si  verifichino  le  seguenti
condizioni:
    a)  il  titolare  della pensione non presti opera retribuita alle
dipendenze  di  terzi,  salvo  il  caso  che  trattisi di giornaliero
agricolo   iscritto   negli   elenchi  anagrafici  con  qualifica  di
occasionale,  sempre che non svolga lavoro autonomo o alle dipendenze
di terzi in attivita' non agricole;
    b)  il  titolare  della  pensione non fruisca di altre pensioni o
prestazioni  previdenziali,  fatta  eccezione per le sole pensioni di
guerra,  per  un importo complessivo che, sommato con l'importo della
pensione  o  delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, superi le lire 240.000 annue, qualora trattisi di
pensionato  senza familiari a carico, o le lire 360.000 annue qualora
trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o piu' figli per
i  quali sussistano le condizioni previste nell'art. 13, sub 2, della
legge sopraindicata;
    c)  il  diritto  alla  pensione risulti raggiunto per effetto dei
soli  periodi  di contribuzione versati o accreditati come lavoratore
subordinato  assicurato  a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218, e
delle leggi precedenti.
  Il  titolare  della  pensione, su richiesta dell'Istituto nazionale
della  previdenza sociale, e' tenuto a rilasciare, su apposito modulo
predisposto  dall'Istituto  medesimo,  una dichiarazione sottoscritta
sotto  la propria personale responsabilita', dalla quale risultino il
proprio  stato di occupazione e la relativa retribuzione, le pensioni
e  le prestazioni previdenziali di cui fruisce, nonche' le persone di
famiglia  viventi  a  proprio  carico  ed i loro redditi di qualsiasi
natura. L'Istituto ha facolta' di subordinare la corresponsione della
maggiorazione  o  la  continuazione  della  stessa  al  controllo dei
requisiti prescritti dal presente articolo.
  Il  titolare  della  pensione  e',  altresi',  tenuto  a denunciare
all'Istituto  nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni
dal suo verificarsi, qualsiasi variazione nello stato di occupazione,
nella   situazione   di   famiglia,   nelle  pensioni  o  prestazioni
previdenziali,   che   comporti   decadenza   dal   godimento   della
maggiorazione.
  Il  datore  di  lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati
fruenti della maggiorazione del trattamento minimo di cui al presente
articolo  ha  l'obbligo  osservando  le modalita' di cui all'art. 12,
comma  terzo,  della  legge  4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla
retribuzione   del   dipendente   l'importo  di  detta  maggiorazione
corrisposto  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale e di
versarlo all'Istituto stesso.
  A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti
fraudolenti,  al  fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il
godimento  della  maggiorazione  prevista  nel  presente articolo, si
applicano  le  sanzioni  previste  dall'art.  23, quarto comma, della
legge 4 aprile 1952, n. 218.
  Con  effetto  dal 1 luglio 1958 le misure stabilite dal primo comma
sono  ulteriormente  elevate,  rispettivamente, a lire 114.000 annue,
lire 78.000 annue e lire 78.000 annue, con il rispetto delle medesime
condizioni.