Art. 5. Con effetto dal 1 gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'art. 10, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' elevata, rispettivamente, a, lire 96.000 annue, lire 72.000 annue e lire 72.000 annue per i titolari di pensione per i quali si verifichino le seguenti condizioni: a) il titolare della pensione non presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, salvo il caso che trattisi di giornaliero agricolo iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di occasionale, sempre che non svolga lavoro autonomo o alle dipendenze di terzi in attivita' non agricole; b) il titolare della pensione non fruisca di altre pensioni o prestazioni previdenziali, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra, per un importo complessivo che, sommato con l'importo della pensione o delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, superi le lire 240.000 annue, qualora trattisi di pensionato senza familiari a carico, o le lire 360.000 annue qualora trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o piu' figli per i quali sussistano le condizioni previste nell'art. 13, sub 2, della legge sopraindicata; c) il diritto alla pensione risulti raggiunto per effetto dei soli periodi di contribuzione versati o accreditati come lavoratore subordinato assicurato a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218, e delle leggi precedenti. Il titolare della pensione, su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' tenuto a rilasciare, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria personale responsabilita', dalla quale risultino il proprio stato di occupazione e la relativa retribuzione, le pensioni e le prestazioni previdenziali di cui fruisce, nonche' le persone di famiglia viventi a proprio carico ed i loro redditi di qualsiasi natura. L'Istituto ha facolta' di subordinare la corresponsione della maggiorazione o la continuazione della stessa al controllo dei requisiti prescritti dal presente articolo. Il titolare della pensione e', altresi', tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione nello stato di occupazione, nella situazione di famiglia, nelle pensioni o prestazioni previdenziali, che comporti decadenza dal godimento della maggiorazione. Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruenti della maggiorazione del trattamento minimo di cui al presente articolo ha l'obbligo osservando le modalita' di cui all'art. 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo di detta maggiorazione corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso. A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il godimento della maggiorazione prevista nel presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218. Con effetto dal 1 luglio 1958 le misure stabilite dal primo comma sono ulteriormente elevate, rispettivamente, a lire 114.000 annue, lire 78.000 annue e lire 78.000 annue, con il rispetto delle medesime condizioni.