Art. 6.

  Con   decorrenza   dal   1   gennaio   1958   il   coefficiente  di
moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della
legge  4  aprile  1952,  n.  218, nel testo modificato dalla legge 26
novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 55 volte.
  A   decorrere  dal  1  gennaio  1958  la  quota  di  riduzione  del
trattamento  complessivo  di  pensione,  per  coloro  che prestano la
propria  opera  retribuita  alle  dipendenze  di  altri,  contemplata
dall'art.  12,  primo  comma,  della  legge 4 aprile 1952, n. 218, e'
elevata  ad  un terzo del trattamento stesso. E' parimenti elevato ad
un  terzo  della  retribuzione  il limite massimo fissato nel secondo
comma dello stesso articolo per l'ammontare della trattenuta.
  Qualora  il  trattamento  da  corrispondere ai titolari di pensioni
liquidate  con  decorrenza  anteriore  alla data del 1 gennaio 1958 e
occupati  alla stessa data, risulti, tenuto conto della maggiorazione
prevista dal primo comma e dell'aumento della trattenuta previsto nel
secondo comma del presente articolo, inferiore a quello netto gia' in
corso  di  godimento  ai  sensi  degli  articoli 9 e 12 della legge 4
aprile  1952,  n.  218,  e' conservato il trattamento piu' favorevole
fino alla cessazione del rapporto di lavoro in corso.