Art. 6. Con decorrenza dal 1 gennaio 1958 il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 55 volte. A decorrere dal 1 gennaio 1958 la quota di riduzione del trattamento complessivo di pensione, per coloro che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, contemplata dall'art. 12, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' elevata ad un terzo del trattamento stesso. E' parimenti elevato ad un terzo della retribuzione il limite massimo fissato nel secondo comma dello stesso articolo per l'ammontare della trattenuta. Qualora il trattamento da corrispondere ai titolari di pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1 gennaio 1958 e occupati alla stessa data, risulti, tenuto conto della maggiorazione prevista dal primo comma e dell'aumento della trattenuta previsto nel secondo comma del presente articolo, inferiore a quello netto gia' in corso di godimento ai sensi degli articoli 9 e 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' conservato il trattamento piu' favorevole fino alla cessazione del rapporto di lavoro in corso.