Art. 7.

  Ai  titolari  di  pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria
invalidita',  vecchiaia e superstiti, di cui al regio decreto-legge 4
ottobre  1935,  n.  1827, e successive modificazioni, i quali abbiano
prestato  servizio militare nelle Forze armate dello Stato italiano e
nel  Corpo  delle  guardie  di  pubblica sicurezza nel periodo dal 10
giugno  1940  al  15  ottobre 1946, spetta un supplemento di pensione
calcolato  come  se  nel periodo del servizio militare medesimo fosse
stato versato, nell'assicurazione predetta, un contributo settimanale
corrispondente  alla prima classe di retribuzione di cui alla tabella
B, n. 1, allegata alla presente legge.
  Il  supplemento di pensione di cui al comma precedente e' calcolato
in  ragione  del  20  per  cento  dell'importo  totale dei contributi
figurativi  corrispondenti  al  periodo  di  servizio  militare ed e'
regolarmente  integrato  a  norma  dell'art.  9  della citata legge 4
aprile  1952,  n.  218,  modificato dall'art. 6 della presente legge.
Detto  supplemento  viene assegnato prima di procedere alla eventuale
maggiorazione  per  portare  la pensione al trattamento minimo di cui
all'art. 10 della legge citata.
  Il  supplemento  di cui al comma precedente deve essere considerato
anche ai fini dell'art. 3 della legge sopracitata.
  Per  coloro  che, trovandosi in servizio militare da data anteriore
all'8 maggio 1945, siano rientrati dalla prigionia in data posteriore
al  15 ottobre 1946, e' computato utile anche il periodo compreso tra
quest'ultima data e quella del rimpatrio.