Art. 8.

  I   periodi   di  contribuzione  figurativa  indicati  all'articolo
precedente  sono  considerati  utili  anche  ai fini del diritto alla
pensione, nel caso di quegli assicurati che, anteriormente all'inizio
del  servizio  militare,  possano  far  valere  almeno  sei  mesi  di
contribuzione  effettiva nell'assicurazione obbligatoria invalidita',
vecchiaia e superstiti.