Art. 5.

  Al  personale  viaggiante  non  puo'  essere  richiesto un servizio
continuativo di guida superiore alle ore 5.
  Non  e'  consentita  la  ripresa  del servizio di guida ove non sia
trascorso un intervallo di almeno un'ora.
  Qualora  durante  la  guida si verifichino per esigenze di servizio
interruzioni  non  superiori  a  30  minuti primi, due di esse devono
calcolarsi  ai  fini della durata massima del periodo continuativo di
guida stabilito nel primo comma.
  Le  norme  di cui ai commi precedenti non si applicano al personale
di guida dei servizi a breve percorso ed a frequenti corse, quando le
soste ai capolinea siano di durata superiore ai 15 minuti primi.