Art. 12.

  Il  controllo  previsto  dall'art.  100  della  Costituzione  sulla
gestione  finanziaria  degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione
dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al
patrimonio  in  capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione
di  garanzia  finanziaria,  e' esercitato, anziche' nei modi previsti
dagli  articoli  5  e  6,  da  un  magistrato  della Corte dei conti,
nominato  dal  Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute
degli organi di amministrazione e di revisione.