Art. 13.

  Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni,
alle  Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza   regolate  dalla  legge  17  luglio  1890,  n.  6972,  e
successive  modificazioni,  ed  agli Istituti di credito sottoposti a
vigilanza dell'ispettorato del credito.