Art. 15. 
 
  Per gli enti sottoposti alla disciplina della presente  legge,  gli
organi competenti provvederanno, entro sei mesi  dalla  comunicazione
del decreto previsto  dal  primo  comma  del  precedente  art.  3,  a
modificare le norme concernenti la composizione dei collegi sindacali
o degli organi di revisione escludendone i rappresentanti della Corte
dei conti la cui partecipazione  sia  prevista  in  esecuzione  delle
norme di cui ai regi decreti 9 aprile 1939, n. 720 e 30  marzo  1942,
n. 442. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 21 marzo 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                                        ZOLI - MEDICI 
 
                                                            Visto, il 
Guardasigilli: GONELLA