Art. 2.

  Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:
    a)  i  contributi  che, con qualsiasi denominazione, una pubblica
Amministrazione  o  una  azienda  autonoma  statale  abbia  assunto a
proprio  carico,  con  carattere  di  periodicita',  per  la gestione
finanziaria  di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel
suo bilancio;
    b)   le   imposte,  tasse  e  contributi  che  con  carattere  di
continuita'  gli  enti  siano  autorizzati  ad  imporre  o  che siano
comunque ad essi devoluti.