Art. 2. Devono essere considerate contribuzioni ordinarie: a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica Amministrazione o una azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicita', per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio; b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuita' gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.