Art. 4.

  Gli  enti  sottoposti  alla disciplina della presente legge debbono
far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di
esercizio  col  relativo conto dei profitti e delle perdite corredati
dalle  relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione,
non  oltre  quindici  giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso,
non  oltre  sei  mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio
finanziario al quale si riferiscono.
  Egualmente  sono  trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli
organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio.