Art. 5.

  I  rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o delle aziende
statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei
collegi  sindacali  o  di  revisione  degli  enti  destinatari  delle
contribuzioni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono tenuti
a  fornire  alla  Corte  dei conti, su richiesta della medesima, ogni
informazione e notizia che essi abbiano facolta' di ottenere, a norma
delle  leggi  o  degli statuti, per effetto della loro appartenenza a
detti organi sindacali di revisione.