Art. 6.

  Qualora  la  Corte  dei  conti  ritenga  insufficienti, ai fini del
controllo,  gli  elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni
degli  articoli  4  e  5,  puo'  chiedere agli enti controllati ed ai
Ministeri   competenti   informazioni,   notizie,  atti  e  documenti
concernenti le gestioni finanziarie.