Art. 7.

  Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di
cui  al  primo  comma  dell'art.  4, la Corte dei conti comunica alla
Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera
dei  deputati  i  documenti  stessi  e  riferisce  il  risultato  del
controllo eseguito sulla gestione finanziaria.