La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il nome di riso e' riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione
del  risone  con  completa  asportazione  della  lolla  e  successiva
operazione di raffinatura.
  E'  vietato  vendere  prodotto  non  corrispondente  a quello sopra
descritto col nome di riso.