Art. 11. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 e' punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. Nei casi piu' gravi, ed in quello di recidiva, si applica anche l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attivita' industriale da trenta giorni ad un anno.