Art. 11. 
 
  La violazione delle disposizioni di cui agli  articoli  1  e  3  e'
punita con l'ammenda da lire 50.000 a  lire  500.000,  salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato. 
  Nei casi piu' gravi, ed in quello di  recidiva,  si  applica  anche
l'interdizione  dall'esercizio   del   commercio   e   dell'attivita'
industriale da trenta giorni ad un anno.