Art. 12. 
 
  La violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, lettera b),  e'
punita con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000 e l'interdizione
dall'esercizio del commercio e dell'attivita' industriale  da  trenta
giorni ad un anno, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.