Art. 13. Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio miscele di riso vietate ai sensi dell'art. 4, lettera a), e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. Se la miscela risulta composta di risi appartenenti allo stesso gruppo ed omogenei alla cottura, l'ammenda e' ridotta, ad un terzo.