Art. 13. 
 
  Chiunque vende, pone in  vendita  o  comunque  mette  in  commercio
miscele di riso vietate ai sensi dell'art. 4, lettera a),  e'  punito
con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. 
  Se la miscela risulta composta di  risi  appartenenti  allo  stesso
gruppo ed omogenei alla cottura, l'ammenda e' ridotta, ad un terzo.