Art. 14.

  Le  violazioni  delle  disposizioni contenute negli articoli 5 e 6,
sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.
  La  violazione  della  disposizione contenuta nell'art. 7 e' punita
con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.